Istituzione del giudice di pace

Art. 37 — Procedimento penale innanzi al giudice di pace

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1991 al 30 dicembre 1999. Leggi il testo vigente →

Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano i criteri e i principi di cui all'articolo 2, comma 1, n. 103), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice. Si applica la procedura prevista dall'articolo 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, ma i termini per l'espressione del parere sono ridotti alla meta'.

Testo in vigore dal 27 novembre 1991 al 30 dicembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art37 · fonte su Normattiva