Istituzione del giudice di pace

Art. 51 — Disciplina transitoria per l'attività di notificazione degli atti

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Nei primi tre anni di applicazione della presente legge, fermo il disposto dell'articolo 13, alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono altresi' i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace.

Testo in vigore dal 27 novembre 1991 al 10 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art51 · fonte su Normattiva