Istituzione del giudice di pace

Art. 50 — Entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353

L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' sostituito dal seguente: "Art. 92. - (Entrata in vigore). - 1. Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993".

Testo vigente dal 27 novembre 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 72/1992

    Questione infondata
    24 febbraio 1992

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale che abbia per oggetto una norma non esistente alla data dell'ordinanza di rimessione, ancorché successivamente emanata. (Nella specie: il giudice a quo ha impugnato l'eventuale norma di proroga del termine di entrata in vigore della l. n. 353/1990, peraltro successivamente emanata: art. 50, legge 21 novembre 1991, n. 374, sull'istituzione del giudice di pace, che tale differimento prevede al primo gennaio 1993).

    Art. 189 c.p.c. · Art. 97 cost. · Art. 50 Istituzione del giudice di pace

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art50 · fonte su Normattiva