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I Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, nell'ambito della rispettiva competenza, somministrano ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio i fondi occorrenti per l'esecuzione delle opere comprese nei programmi approvati. A tal fine i fondi vengono iscritti nei capitoli di bilancio riguardanti le spese in gestione delle Amministrazioni centrali dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, anche in deroga al disposto dell'art. 8 dei decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164. Qualora entro l'esercizio finanziario i Provveditorati non abbiano proceduto all'assunzione di impegni definitivi di spesa per la totalita' dei fondi loro accreditati ai sensi del comma precedente, gli accreditamenti stessi s'intendono annullati per la parte non impegnata ed i fondi residui vengono portati in aumento alle disponibilita' dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo.

Testo in vigore dal 27 luglio 1956 al 18 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1956-07-12;735~art8 · fonte del testo