Art. 14 — Pagamento delle spese in favore dello Stato
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Qualora si tratti di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilita' e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il giudice, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. Nelle controversie civili la sentenza che condanna la parte soccombente alla rifusione degli onorari e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al beneficio previsto dalla presente legge.
Testo in vigore dal 6 agosto 1990 al 5 maggio 2001
