Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Art. 14 — Pagamento delle spese in favore dello Stato

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Qualora si tratti di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilita' e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il giudice, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. Nelle controversie civili la sentenza che condanna la parte soccombente alla rifusione degli onorari e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al beneficio previsto dalla presente legge. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 marzo 2001, n. 134

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La L. 29 marzo 2001, n. 134, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che prima dell'art. 1 e' inserita la rubrica "Capo I - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI".

Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 210/2002

    Questione inammissibile
    23 maggio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 14, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 217, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per lo Stato di recuperare dall'imputato condannato le spese anticipate a favore della parte civile che, già ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, abbia poi revocato la costituzione. Infatti, da un lato, la questione è palesemente irrilevante in quanto non presenta alcun nesso di pregiudizialità con il tema del decidere del giudizio 'a quò (che ha ad oggetto esclusivamente l''an' e il 'quantum' delle singole spettanze richieste dal difensore della parte civile già ammessa al patrocinio a spese dello Stato); e, dall'altro, la doglianza è prospettata in termini del tutto generici, poiché nulla si dice a proposito del "modo" costituzionalmente obbligato attraverso il quale la Corte dovrebbe realizzare l'addizione richiesta.

    Art. 97 cost. · Art. 12 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 4 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art14 · fonte su Normattiva