Art. 15-sexies — Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per una determinata causa od affare si ritiene estesa anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere. L'ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che sia rimasta soccombente la parte che l'ha ottenuta; in tale caso l'interessato non puo' giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione. Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma l'applicazione dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce i seguenti effetti:
- a)la difesa a carico dello Stato per la causa o per l'affare riguardo ai quali ha luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili e nelle cause penali nelle quali vi sia stata costituzione di parte civile;
- b)l'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso della carta non bollata a norma delle vigenti leggi e regolamenti;
- c)gli atti giudiziari o amministrativi, che siano necessari per l'oggetto che ha dato luogo all'ammissione, sono fatti e ne e' spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa;
- d)i pubblici ufficiali, il cui ministero sia allo scopo richiesto, i notai e i consulenti tecnici debbono prestare la loro opera. Gli onorari e le indennita' ad essi al riguardo dovuti sono, a loro domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite, ove non ne sia possibile la ripetizione dalla parte condannata al pagamento delle spese processuali, o anche dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora, per vittoria della causa o per altre circostanze, la suddetta ammissione venga revocata ai sensi dell'articolo 15-terdecies;
- e)sono anticipate dall'erario dello Stato, salvo il diritto di ripetizione ai sensi della lettera d), le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari e pubblici ufficiali necessarie per le finalita' di cui al presente articolo, nonche' le spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai consulenti tecnici e dai testimoni;
- f)le inserzioni per le finalita' sopra indicate sono fatte con annotazione a debito nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie su presentazione di un ordine scritto del giudice che tratta la causa o l'affare;
- g)sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno o piu' giornali dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicita' ordinati ai sensi degli articoli 723, 727 e 729 del codice di procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei commi secondo e seguenti dell'articolo 50 del codice civile e dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora venga emesso il provvedimento di revoca dell'ammissione;
- h)sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui all'articolo 120 del codice di procedura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita prevista dagli articoli 534, 570 e 576 dello stesso codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in caso di provvedimento di revoca dell'ammissione e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario;
- i)sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per il compimento dell'opera non eseguita e per la distruzione di quella compiuta.
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
