Art. 17-bis — Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato
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Presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati e' istituito l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. L'elenco e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 3. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
- a)attitudini ed esperienza professionale;
- b)assenza di sanzioni disciplinari;
- c)anzianita' professionale non inferiore a sei anni. L'inserimento nell'elenco e' revocato in qualsiasi momento nel caso intervenga una sanzione disciplinare. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico ed e' a disposizione degli utenti presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio della provincia.
Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002
