Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Art. 8 — Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio

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Nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d'ufficio il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, l'interessato viene informato dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli venga nominato d'ufficio.

Testo in vigore dal 6 agosto 1990 al 5 maggio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art8 · fonte su Normattiva