Art. 8 — Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio
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Nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d'ufficio il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, l'interessato viene informato dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli venga nominato d'ufficio.
Testo in vigore dal 6 agosto 1990 al 5 maggio 2001
