Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Art. 8 — Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio

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Nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d'ufficio il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, l'interessato viene informato dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli venga nominato d'ufficio. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 marzo 2001, n. 134

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La L. 29 marzo 2001, n. 134, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che prima dell'art. 1 e' inserita la rubrica "Capo I - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI PENALI".

Testo in vigore dal 5 maggio 2001 al 1 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-07-30;217~art8 · fonte su Normattiva