Art. 4
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I posti di direttore di cui all'articolo 1 sono conferiti, salvo quanto disposto dai successivi articoli 5 e 8, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami indetto per ciascun Istituto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Consiglio di amministrazione dell'Ente interessato. Al concorso possono partecipare i diplomati dalla scuola di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi che siano in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico per le scuole elementari comuni. La Commissione giudicatrice e' composta:
- 1)di un professore universitario, titolare o libero docente di discipline pedagogiche o filosofiche, che la presiede;
- 2)del provveditore agli studi competente;
- 3)del direttore della scuola di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi;
- 4)di un professore di materie letterarie di un Istituto medio di secondo grado;
- 5)del rappresentante legale dell'Ente presso cui funziona la scuola interessata.
Testo in vigore dal 30 novembre 1960 al 22 dicembre 2008
