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I posti di direttore di cui all'articolo 1 sono conferiti, salvo quanto disposto dai successivi articoli 5 e 8, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami indetto per ciascun Istituto dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Consiglio di amministrazione dell'Ente interessato. Al concorso possono partecipare i diplomati dalla scuola di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi che siano in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico per le scuole elementari comuni. La Commissione giudicatrice e' composta:

  • 1)di un professore universitario, titolare o libero docente di discipline pedagogiche o filosofiche, che la presiede;
  • 2)del provveditore agli studi competente;
  • 3)del direttore della scuola di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi;
  • 4)di un professore di materie letterarie di un Istituto medio di secondo grado;
  • 5)del rappresentante legale dell'Ente presso cui funziona la scuola interessata.

Testo in vigore dal 30 novembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-10-29;1396~art4 · fonte del testo