Istituzione del ruolo speciale nazionale di direttori delle scuole elementari statali per ciechi
Art. 7
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I direttori di ruolo di cui sopra possono essere trasferiti, a domanda, in altra delle sedi di cui alla tabella allegata, ad eccezione di quelle indicate dall'articolo 5, previo consenso dell'amministrazione dell'Ente presso cui funziona il complesso scolastico alla cui direzione aspirano.
Testo in vigore dal 30 novembre 1960 al 22 dicembre 2008
