Istituzione del servizio civile nazionale

Art. 10 — Benefici culturali e professionali

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Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri. 3.Le Universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.

Testo in vigore dal 22 marzo 2001 al 3 agosto 2017

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urn:nir:stato:legge:2001-03-06;64~art10 · fonte su Normattiva