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Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

  • a)informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;
  • b)assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
  • c)adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
  • d)vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonche' di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

Testo in vigore dal 17 marzo 1992 al 14 luglio 2012

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 418/1992

    Questione infondata
    9 novembre 1992

    Non è irrazionale che, a fronte di eventi calamitosi che determinino un imminente e grave pericolo per l'integrità di beni fondamentali individuali e collettivi, siano individuate autorità in grado di agire immediatamente coordinando l'azione di tutti gli organismi implicati, ne' è irrazionale che tali autorità siano individuate in quelle statali, tenuto conto del coinvolgimento nella emergenza di amministrazioni di ogni livello, incluso quello statale; non è perciò contestabile dalle Regioni che gli organi centrali possono nominare "commissari delegati" in presenza di eventi calamitosi da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari, ne' che il prefetto assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale quando l'evento calamitoso comunque richieda l'intervento di più enti ed amministrazioni. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalità degli artt. 5, comma quarto, e 14, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile).

    Art. 117 cost. · Art. 1 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile · Art. 2 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile · Art. 4 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art14 · fonte su Normattiva