Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 49 — Controlli sulle unità sanitarie locali

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Il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali e' esercitato dai comitati regionali di controllo di cui all'articolo 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 - integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale - nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge. Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie locali alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle province s'intendono automaticamente estese ai controlli sulle unita' sanitarie locali. I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano si esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti. I comuni singoli o associati e le comunita' montane presentano annualmente, in base a criteri e principi uniformi predisposti dalle regioni, allegata al bilancio delle unita' sanitarie locali, una relazione al presidente della giunta regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio. Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla regione degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale relazione deve essere trasmessa ai Ministri della sanita', del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, con allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci, delle unita' sanitarie locali.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1978 al 27 aprile 1982

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 452/1989

    Parametro
    27 luglio 1989

    Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa sanitaria), nella parte in cui dispone che eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della predetta legge n.…

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 97 cost. · Art. 4 Istituzione del servizio sanitario nazionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 37/1987

    Parametro
    5 febbraio 1987

    dichiara estinto per rinunzia il processo relativo al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso l'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16 luglio 1982 (n. 34 del registro ricorsi 1982). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA…

    Art. 17 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 49 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 13 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 4 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art49 · fonte su Normattiva