Art. 49 — Controlli sulle unità sanitarie locali
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((Il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali e' esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui all'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro, nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge. Gli atti di cui al comma precedente non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi e sono nulli di diritto se la relativa spesa non trova idonea copertura)). Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie locali alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle province s'intendono automaticamente estese ai controlli sulle unita' sanitarie locali. I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano si esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti. I comuni singoli o associati e le comunita' montane presentano annualmente, in base a criteri e principi uniformi predisposti dalle regioni, allegata al bilancio delle unita' sanitarie locali, una relazione al presidente della giunta regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio. Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla regione degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale relazione deve essere trasmessa ai Ministri della sanita', del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, con allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci, delle unita' sanitarie locali.
Testo in vigore dal 27 aprile 1982 al 12 novembre 1983
