Art. 65 — Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi
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In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, i beni mobili ed immobili e le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali. Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonche' la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi. Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari liquidatori di cui alla citata legge 29 giugno 1977, n. 349, che provvedono altresi' al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attivita' di assistenza sanitaria attribuite alle unita' sanitarie locali I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni generali degli enti soppressi, sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell'articolo 77 ad eccezione dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che e' attribuito al patrimonio dello Stato. ((Le regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso all'INPS, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonche' al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego)).
Testo in vigore dal 1 marzo 1980 al 12 maggio 1981
