Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 ottobre 1984 al 7 novembre 1985. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo articolo 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge. Restano in vigore, per le unita' sanitarie locali, le disposizioni dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119. Restano altresi' in vigore le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1984 al 7 novembre 1985
