Art. 9 — Presidente
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Il presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale in campo spaziale, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Alla nomina del presidente si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato per una sola volta. La funzione e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attivita' e le eventuali incompatibilita' devono comunque cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina. Il presidente:
- a)ha la rappresentanza legale dell'ASI;
- b)convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c)sovraintende all'andamento generale dell'ASI;
- d)provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 1;
- e)ha la responsabilita' dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- f)predispone lo schema di bilancio preventivo, i provvedimenti di variazione, il bilancio consuntivo e il conto economico patrimoniale da sottoporre al consiglio di amministrazione, nonche' la relazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
- g)predispone lo schema dei regolamenti previsti dall'articolo 10, comma 7, lettera a), da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione;
- h)predispone lo schema del Piano spaziale nazionale e i documenti relativi agli aggiornamenti nonche' alle attivita' previste dall'articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d);
- i)propone al consiglio di amministrazione iniziative che ritenga utili per la funzionalita' dell'ASI avvalendosi anche di proposte del direttore generale;
- l)esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'ASI.
Testo in vigore dal 8 giugno 1988 al 3 marzo 1999
