[1]Funzioni del Presidente

[2]Il Presidente della Giunta:

  • a)rappresenta la Regione;
  • b)indice il referendum, promulga le leggi e i regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e provvede alla relativa pubblicazione;
  • c)convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;
  • d)sovraintende agli uffici e servizi regionali;
  • e)ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
  • f)presenta al Consiglio il bilancio e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta;
  • g)stipula i contratti;
  • h)provvede, con propria ordinanza, alla tutela in via amministrativa del demanio e del patrimonio della Regione.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art47 · fonte su Normattiva