Approvazione
Art. 47
[1]Funzioni del Presidente
[2]Il Presidente della Giunta:
- a)rappresenta la Regione;
- b)indice il referendum, promulga le leggi e i regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e provvede alla relativa pubblicazione;
- c)convoca e presiede la Giunta regionale e ne fissa l'ordine del giorno;
- d)sovraintende agli uffici e servizi regionali;
- e)ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- f)presenta al Consiglio il bilancio e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta;
- g)stipula i contratti;
- h)provvede, con propria ordinanza, alla tutela in via amministrativa del demanio e del patrimonio della Regione.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
