Art. 23 — Inquadramento del personale dei ruoli aggiunti
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Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, e' collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici. Il personale di cui al precedente comma e' inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturata, nei ruoli di provenienza.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
