Art. 27 — Requisiti per l'iscrizione nell'albo di nuova formazione - Eleggibilità degli iscritti
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Nell'albo dei consulenti sono iscritte le persone che all'atto della iscrizione sono in possesso di regolare autorizzazione amministrativa, anche se non siano fornite di taluno dei requisiti prescritti dal precedente articolo 3, per essere stata l'autorizzazione stessa rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Per la formazione dei primi Consigli, nazionale e provinciali, sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo dei consulenti, indipendentemente dalla data di iscrizione.
Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979
