Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro

Art. 5 — Obblighi del consulente

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Il consulente ha l'obbligo di comunicare all'ispettorato del lavoro; nella cui circoscrizione le aziende da lui asistite svolgono la loro attivita', la ditta o la ragione sociale e l'indirizzo delle aziende assistite; mantenere il segreto sulle notizie attinenti all'azienda assistita delle quali venga a conoscenza nell'esercizio della sua attivita'; dare immediatamente comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e al Consiglio dell'albo in cui e' inscritto di una delle situazioni di incompatibilita' di cui al precedente articolo 4, nella quale venga a trovarsi. Il consulente non puo' rimuovere, nemmeno temporaneamente, i documenti di lavoro dal luogo di lavoro presso il quale devono essere custoditi.

Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art5 · fonte del testo