Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1987 al 24 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:

  • 1)quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;
  • 2)quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;
  • 3)quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;
  • 4)quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attivita' di cui all'articolo 16;
  • 5)quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;
  • 6)quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18. ((6-bis) quando, nel caso di attivita' di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilita' dell'impresa)). Nei casi sopra elencati le imprese ((incorrono)):
  • a)nell'ammonimento per i casi di minore gravita';
  • b)nella censura per i casi di maggiore gravita';
  • c)nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravita' o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
  • d)nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.

Testo in vigore dal 6 aprile 1987 al 24 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art21 · fonte su Normattiva