Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
Art. 21 — Sanzioni disciplinari
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Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:
- 1)quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi;
- 2)quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;
- 3)quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;
- 4)quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attivita' di cui all'articolo 16;
- 5)quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;
- 6)quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18. Nei casi sopra elencati le imprese possono incorrere:
- a)nell'ammonimento per i casi di minore gravita';
- b)nella censura per i casi di maggiore gravita';
- c)nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravita' o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
- d)nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 6 aprile 1987
