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L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio e' subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. La licenza alle persone fisiche o giuridiche o enti privati o pubblici di cui al primo comma dell'articolo precedente e' rilasciata - sino ad una portata utile globale non superiore ai 30 quintali - su presentazione di domande in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose di trasportare. Il rilascio di licenza alle persone fisiche o giuridiche o enti privati o pubblici di cui al precedente articolo 31, per una portata utile globale superiore ai 30 quintali avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33. 3a Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sara' specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attivita' economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati. Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo. La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma. Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validita' per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto. La licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione. Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 31 ottobre 1977

3a

Il Decreto 31 ottobre 1977 (in G.U. 15/11/1977, n. 311) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, e fino alla costituzione in ogni singola provincia della speciale commissione, di cui all'art. 33 della suindicata legge, i compiti della commissione stessa, previsti dagli articoli 32, comma terzo, e 34 della legge 6 giugno 1974 n. 298, sono svolti dalla commissione consultiva provinciale per l'autotrasporto di' cose, istituita col decreto ministeriale 29 settembre 1968".

Testo in vigore dal 30 novembre 1977 al 6 aprile 1987

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Che cosa è cambiato dal 30 novembre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1974 al 30 novembre 1977.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 31 ottobre 1977

    Il Decreto 31 ottobre 1977 (in G.U. 15/11/1977, n. 311) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, e fino alla costituzione in ogni singola provincia della speciale commissione, di cui all'art. 33 della suindicata legge, i compiti della commissione stessa, previsti dagli articoli 32, comma terzo, e 34 della legge 6 giugno 1974 n. 298, sono svolti dalla commissione consultiva provinciale per l'autotrasporto di' cose, istituita col decreto ministeriale 29 settembre 1968".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art32 · fonte del testo