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La norma di cui all'articolo 1, secondo comma, ha effetto dal 2 febbraio 1 Le imprese che, alla scadenza del termine di cui al precedente comma, gia' esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi possono continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sessanta giorni dalla data suddetta, provvedano a richiedere l'iscrizione nell'albo. La domanda di iscrizione e' presentata al comitato provinciale competente a norma dell'articolo 12, corredata delle certificazioni relative al possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'articolo 13, escluso quello di cui al numero 2). La domanda si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato provinciale non provveda a notificare il rigetto con indicazione specifica dei requisiti o delle condizioni mancanti. Qualora l'impresa, alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo, si trovi in attivita' da meno di diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli della imposta sui redditi delle persone fisiche o giuridiche, la prova del requisito di cui al numero 6) dell'articolo 13 puo' essere fornita entro 18 mesi dalla data di inizio dell'attivita'. Detto termine puo', per giustificati motivi, essere prorogato di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente. La omissione della prova di cui al comma precedente nel termine stabilito comporta la cancellazione dall'albo. Chi non abbia presentato la domanda di iscrizione all'albo nel termine indicato al secondo comma decade dall'autorizzazione ad esercitare l'autotrasporto. Le norme di cui agli articoli 26 e 27 hanno effetto dal 1 gennaio 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 aprile 1975, n. 145

1

La L. 28 aprile 1975, n. 145 ha disposto (con l'art. 4) che le modifiche da essa introdotte hanno effetto dalla stessa data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1974, n. 298.

D.L. 30 gennaio 1976, n. 6, convertito senza modificazioni dalla L. 29 marzo 1976, n. 61

2

Il D.L. 30 gennaio 1976, n. 6, convertito senza modificazioni dalla L. 29 marzo 1976, n. 61, ha disposto (con l'art. 1) che "I termini del 2 febbraio 1976 e del 1 gennaio 1977, previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1976 e al 1 gennaio 1978".

Testo in vigore dal 1 febbraio 1976 al 23 febbraio 1977

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