Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 15 — Requisiti delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1962 al 4 aprile 1965. Leggi il testo vigente →

Per l'iscrizione delle societa' commerciali della cooperative e loro consorzi;

  • a)i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico e a tutti e componenti se si tratta di societa' in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per ogni altro tipo di societa';
  • b)i documenti di cui al n. 1) dell'articolo 14 debbono riferirsi al direttore tecnico. Le societa' sono tenute inoltre a esibire copia autentica dell'atto costitutivo e un certificato della cancelleria del tribunale rilasciato non oltre due mesi prima della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la societa' non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.

Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 4 aprile 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art15 · fonte su Normattiva