Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Art. 15 — Requisiti delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane
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Per l'iscrizione delle societa' commerciali della cooperative e loro consorzi;
- a)i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico e a tutti e componenti se si tratta di societa' in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per ogni altro tipo di societa';
- b)i documenti di cui al n. 1) dell'articolo 14 debbono riferirsi al direttore tecnico. Le societa' sono tenute inoltre a esibire copia autentica dell'atto costitutivo e un certificato della cancelleria del tribunale rilasciato non oltre due mesi prima della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la societa' non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.
Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 4 aprile 1965
