Art. 15 — Requisiti delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane
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Per l'iscrizione delle societa' commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane:
- a)i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico ed a tutti i componenti se si tratta di societa' in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di societa' o di consorzio;
- b)i documenti di cui al numero 1) dell'articolo 14 debbono riferirsi al direttore tecnico. Le societa' sono tenute inoltre a esibire copia autentica dell'atto costitutivo e un certificato della cancelleria del tribunale o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la societa' rilasciato non oltre due mesi prima della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la societa' non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406
11Il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "E' confermata la modifica all'articolo 15, secondo comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, introdotta dall'articolo 16 della legge 8 agosto 1977, n. 584".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1992 al 1 gennaio 1997
