Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Art. 15 — Requisiti delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane
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Per l'iscrizione delle societa' commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane:
- a)i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico ed a tutti i componenti se si tratta di societa' in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di societa' in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di societa' o di consorzio;
- b)i documenti di cui al numero 1) dell'articolo 14 debbono riferirsi al direttore tecnico. Le societa' sono tenute inoltre a esibire copia autentica dell'atto costitutivo e un certificato della cancelleria del tribunale ((o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la societa')) rilasciato non oltre due mesi prima della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la societa' non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data di cui sopra.
Testo in vigore dal 10 settembre 1977 al 11 gennaio 1992
