Art. 16 — Tassa di iscrizione
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[1]L'iscrizione nell'Albo e' subordinata al pagamento di una tassa di iscrizione annuale nella misura seguente: per la classifica di cui all'articolo 5:
- 1)fino a L. 10.000.000.... L. 4.000
- 2)" " 25.000.000.... " 10.000
- 3)" " 50.000.000.... " 15.000
- 4)" " 100.000.000.... " 20.000
- 5)" " 250.000.000.... " 25.000
- 6)" " 500.000.000.... " 30.000
- 7)" " 1.000.000.000.... " 40.000
- 8)" " 2.500.000.000.... " 50.000
- 9)" " 5.000.000.000.... " 60.000
- 10)oltre " 5.000.000.000.... " 70.000
[2]Qualora un'impresa sia iscritta per piu' categorie o sottocategorie, la tassa e' commisurata all'ammontare piu' alto fra quelli delle singole categorie o sottocategorie per le quali il costruttore e' iscritto. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti debbono far pervenire al Comitato centrale la quietanza dello eseguito pagamento della tassa di iscrizione per l'anno successivo. Per ottenere la cancellazione dall'Albo gli iscritti sono tenuti a presentare, entro il 31 dicembre, domanda in carta libera, di cancellazione da effettuarsi per l'anno successivo.
Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 4 aprile 1965
