[1]Il numero 1) del primo comma dell'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e' sostituito dal seguente:
[2]"1 fino a L. 15.000.000.................. L. 4.000".
Testo vigente dal 3 aprile 1965
[1]Il numero 1) del primo comma dell'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e' sostituito dal seguente:
[2]"1 fino a L. 15.000.000.................. L. 4.000".
Testo vigente dal 3 aprile 1965
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-03-29;203~art8 · fonte su Normattiva