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L'iscrizione nell'albo nazionale e' obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. 2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte inscritte nell'albo per le dette categorie

Testo in vigore dal 23 novembre 1986 al 1 gennaio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art2 · fonte su Normattiva