Art. 2 — Iscrizione nell'Albo
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((L'iscrizione nell'albo nazionale e' obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 45 milioni di lire di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. E' facoltativa per i lavori il cui importo non superi il limite indicato)). L'esecutore dei lavori, di cui al primo periodo del comma precedente, che debba provvedere alla esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'Albo per le dette categorie.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1981 al 23 novembre 1986
