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L'iscrizione nell'albo e' obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 10 milioni, di competenza dello Stato, degli Enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. E' facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite. L'esecutore dei lavori, di cui al primo periodo del comma precedente, che debba provvedere alla esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte iscritte nell'Albo per le dette categorie.

Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 4 aprile 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art2 · fonte su Normattiva