Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 21 — Cancellazione dall'Albo

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Sono cancellati dall'Albo, con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

  • 1)grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;
  • 2)condanna per delitto che per la sua natura o per la sua gravita' faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo;
  • 3)fallimento, liquidazione o cessazione di attivita';
  • 4)domanda di cancellazione dall'Albo presentata a norma dell'articolo 16;
  • 5)recidiva o maggiore gravita' nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente. Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 29 settembre 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art21 · fonte su Normattiva