Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Art. 21 — Cancellazione dall'Albo
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Sono cancellati dall'Albo, con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
- 1)grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;
- 2)condanna per delitto che per la sua natura o per la sua gravita' faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- 2-bis)emanazione di un provvedimento ((definitivo)) che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca della iscrizione stessa;
- 3)fallimento, liquidazione o cessazione di attivita';
- 4)domanda di cancellazione dall'Albo presentata a norma dell'articolo 16;
- 5)recidiva o maggiore gravita' nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente. Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 7 aprile 1990 al 1 gennaio 1997
