Art. 24 — Ammissione agli appalti di imprese che hanno presentato domande di conferma e di nuova iscrizione
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Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli Enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione potra' continuare ad avere luogo in base alle norme e ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, pero' dimostrare di aver presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione.
Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 4 aprile 1965
