Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 24 — Ammissione agli appalti di imprese che hanno presentato domande di conferma e di nuova iscrizione

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((Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potra' continuare ad avere luogo in base alle norme ed ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, per dimostrare di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione. Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15 milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo o concorso dello Stato. Scaduto il periodo indicato nel primo comma, l'ammissione agli appalti puo' aver luogo, con le norme ed i criteri richiamati nel comma stesso, per le sole imprese nei cui riguardi non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione purche' esse abbiano presentato, nei modi prescritti e con la necessaria documentazione, la domanda di iscrizione o di conferma, rispettivamente, entro il 17 marzo 1967 od entro il termine stabilito dall'articolo 23)).

Testo in vigore dal 11 aprile 1967 al 1 gennaio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art24 · fonte su Normattiva