Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori

Art. 24 — Ammissione agli appalti di imprese che hanno presentato domande di conferma e di nuova iscrizione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1965 al 11 aprile 1967. Leggi il testo vigente →

((Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti di competenza dello Stato e degli enti pubblici delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione, potra' continuare ad avere luogo in base alle norme ed ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono, per dimostrare di avere presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione. Le norme e i criteri medesimi sono applicabili, fino alla scadenza del periodo di cui al primo comma del presente articolo, anche per l'ammissione agli appalti dei lavori di importo superiore a lire 15 milioni di competenza di chiunque usufruisca, per i lavori stessi, di un contributo o concorso dello Stato)).

Testo in vigore dal 4 aprile 1965 al 11 aprile 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-02-10;57~art24 · fonte su Normattiva