Art. 4 — Lavori speciali
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Quando si tratti di lavori che richiedono una particolare specializzazione e per i quali non figurino nello Albo imprese idonee, possono essere ammesse agli appalti imprese nazionali non ancora iscritte ed imprese straniere, purche' le Amministrazioni ne diano preventiva motivata comunicazione al Comitato di cui al successivo articolo 6, il quale comunichera' le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
Testo in vigore dal 2 marzo 1962 al 1 gennaio 1997
