Art. 8 — Comitato regionale per l'Albo
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Presso ogni Provveditorato regionale alle opere pubbliche e' costituito un Comitato regionale per l'Albo dei costruttori, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'Albo nell'ambito della Regione, secondo le norme della presente legge. ((Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 500 milioni ed istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale)). Le deliberazioni del Comitato sono valide se prese con l'intervento di almeno la meta' dei componenti e a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Contro di esse e' ammesso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso al Comitato centrale. Il Comitato regionale e' presieduto dal provveditore alle opere pubbliche (nel Veneto dal presidente del Magistrato alle acque) ed e' costituito:
- a)da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello; ((b) dal vice provveditore regionale alle opere pubbliche e dagli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice presidente;)) c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa;
- d)da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade;
- e)da un rappresentante della Giunta regionale ove esista;
- f)da un rappresentante della Provincia in cui ha sede il Provveditorato;
- g)da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali, riconosciute, di rappresentanza del movimento cooperativo; ((h) da 8 rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali 2 in rappresentanza delle imprese artigiane;)) i) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;
- l)da un rappresentante del Magistrato del Po, nelle Regioni di competenza. La segreteria del Comitato e' costituita dal provveditore con personale del Provveditorato. Ai membri del Comitato sono applicabili le norme di cui agli ultimi due commi dell'articolo 6.
Testo in vigore dal 4 aprile 1965 al 11 maggio 1976
