Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 giugno 1986 al 5 aprile 1991. Leggi il testo vigente →

L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente:

  • a)la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli;
  • b)la direzione e l'amministrazione di piccole e medie aziende agrarie;
  • c)l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa l'elaborazione dei piani colturali aziendali;
  • d)l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;
  • e)la formulazione e l'analisi dei costi di produzione;
  • f)la rilevazione dei dati statistici.

Testo in vigore dal 12 giugno 1986 al 5 aprile 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 441/2000

    Questione infondata
    26 ottobre 2000

    La determinazione delle competenze degli agrotecnici così come operata dal legislatore nella sua discrezionale valutazione e, in particolare, la lamentata mancata inclusione in esse dei compiti inerenti all'attività catastale di frazionamento dei terreni non è irragionevole ne' contraddice la pur prevista attribuzione agli stessi professionisti di talune limitate competenze in materia catastale, considerando che la formazione dell'agrotecnico, quale si desume dal 'curriculum' scolastico e dal programma di base per l'esame di abilitazione professionale è rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria, mentre le cognizioni in materia di catasto appaiono circoscritte ad un livello descrittivo, si' da risultare soltanto un complemento della formazione primaria ed essenziale. Ne' sussiste il lamentato deteriore trattamento, rispetto ad altre categorie professionali ritenute di analoga formazione culturale, in particolare, rispetto ai periti agrari, avuto riguardo alle peculiari connotazioni della preparazione di questi ultimi; ed è priva, infine, di fondamento la censurata violazione del diritto al lavoro, la cui garanzia non comporta una generale e indistinta libertà di svolgere qualsiasi attività professionale, spettando al legislatore di fissare condizioni e limiti in vista della tutela di altri interessi parimenti meritevoli di considerazione e, più in particolare, di valutare, nell'interesse della collettività e dei committenti, come per l'appunto nella specie, i requisiti di adeguata preparazione occorrenti per l'esercizio dell'attività professionale medesima. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35, primo comma, Cost. - Sulla discrezionale valutazione del legislatore nel fissare i requisiti di ciascuna categoria professionale, v. sentenze n. 5/1999, n. 456/1993 e n. 29/1990. - Sul criterio dell'eguale o diseguale trattamento di situazioni, sentenze n. 89/1996 e n. 5/2000. - Sulla garanzia del diritto al lavoro, sentenze n. 330/1999, n. 328/1998 e n. 412/1995.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 11 Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-06-06;251~art11 · fonte su Normattiva