Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici

Art. 15 — COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91

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Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 si fara' fronte a valere sugli introiti derivanti dal pagamento della tassa di concessione governativa di cui al punto d) dell'articolo 5 della presente legge. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro adegua annualmente, con proprio decreto di variazione, l'importo di detta tassa di concessione governativa in modo che il ricavato compensi le spese di funzionamento dei collegi.

Testo in vigore dal 12 giugno 1986 al 5 aprile 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-06-06;251~art15 · fonte su Normattiva