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Per poter esercitare l'attivita' di agrotecnico e' necessario essere iscritti all'albo. ((Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

  • a)essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;
  • b)godere dei diritti civili;
  • c)essere in possesso del diploma di agrotecnico;
  • d)essere residente nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;
  • e)avere conseguito l'abilitazione professionale;
  • f)precisare il proprio stato giuridico professionale. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo)).

Testo in vigore dal 5 aprile 1991 al 8 maggio 2010

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 5 aprile 1991

Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1986 al 5 aprile 1991. 53 parole tolte, 66 parole aggiunte in 6 capoversi.

Per poter esercitare l'attivita' di agrotecnico e' necessario essere iscritti all'albo. Per l'iscrizione tolto: all'albo aggiunto: nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aggiunto: membro della Comunita' europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;

b) godere dei diritti civilitolto: , non avere riportato condanne che comportino reclusione per un periodo superiore a cinque anni, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del codice penale;

d) tolto: avere ottemperato al versamento della tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive variazioni aggiunto: essere residente nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;

aggiunto: e) avere conseguito l'abilitazione professionale;

aggiunto: f) precisare il proprio stato giuridico professionale. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-06-06;251~art5 · fonte del testo