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Per poter esercitare l'attivita' di agrotecnico e' necessario essere iscritti all'albo. Per l'iscrizione all'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

  • a)essere cittadino italiano o di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;
  • b)godere dei diritti civili, non avere riportato condanne che comportino reclusione per un periodo superiore a cinque anni, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del codice penale;
  • c)essere in possesso del diploma di agrotecnico;
  • d)avere ottemperato al versamento della tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive variazioni.

Testo in vigore dal 12 giugno 1986 al 5 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1986-06-06;251~art5 · fonte del testo