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Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
- a)delibera lo statuto dell'Azienda e le sue eventuali modificazioni;
- b)delibera sui progetti di regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi dell'Azienda;
- c)delibera sulla istituzione, soppressione o cambiamento di sede degli uffici dell'Azienda e sull'assegnazione dei compiti al personale;
- d)delibera il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto generale dello Stato;
- e)delibera sulla iscrizione e sulla cancellazione dagli albi dei soggetti che possono essere abilitati ad assumere servizi inerenti alle finalita' dell'Azienda;
- f)delibera sugli schemi di contratto e sui disciplina tipo;
- g)delibera sui negozi per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Azienda e sulla relativa resa dei conti;
- f)delibera sui contratti di fornitura di beni strumentali occorrenti al funzionamento dell'Azienda;
- i)delibera sulle transazioni e sulla opportunita' di promuovere azioni giudiziarie o di resistere nei giudizi;
- l)esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'Azienda.
Testo in vigore dal 26 maggio 1966 al 28 aprile 1971
