Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"

Art. 25 — Opere ferroviarie - Accordi di programma

L'adozione dei progetti di opere ferroviarie previste nel piano generale dei trasporti produce gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. I progetti di costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari predisposti dall'ente, e delle opere connesse, sono comunicati alle regioni interessate e agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, per una verifica di conformita' alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione. In caso di non conformita', il Ministro dei trasporti promuove tra tutte le parti interessate un accordo di programma da sottoscriversi dai rappresentanti autorizzati dai rispettivi organi deliberanti e da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica. L'accordo equivale all'intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine e' pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale e si adottano le altre misure di pubblicita', regionali, provinciali e comunali in relazione al suo contenuto. Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dall'invito del Ministro dei trasporti, si provvede, sentite le regioni interessate e la commissione parlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

Testo vigente dal 30 maggio 1985

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 768/1988

    Illegittimità dichiarata
    7 luglio 1988

    FERROVIE TRAMVIE E FILOVIE - FERROVIE DELLO STATO. La legge istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato è destinata ad organizzare i servizi già gestiti dalla Azienda statale ferroviaria comunque insistenti sul territorio nazionale, con una disciplina uniforme per strutturazione e funzionamento, che nulla aggiunge alla preesistente situazione dei servizi ferroviari; nel descritto quadro gestorio va realizzata la coeva esigenza di uniformità in ordine alla formazione e qualificazione del personale; le previste intese con le province interessate abbracciano un campo più vasto di quello segnato dal solo art.81 d.P.R. n.616 del 1977, in quanto dirette alla composizione di interessi di rilievo costituzionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt.3; 8, nn.5, 18, 29; 14; 16; 68; 107, d.P.R. 31 agosto 1972 n.670, della questione di legittimità costituzionale degli artt.1, 2, 14, 15, 18, 22, 25 l.17 maggio 1985 n.210, nella parte in cui, nell'istituire il nuovo Ente della ferrovie dello Stato e nel dettare la disciplina della relativa gestione e organizzazione, non fanno salva la competenza legislativa esclusiva della Provincia di Bolzano per ciò che riguarda la gestione dei trasporti di interesse provinciale e l'acquisizione dei relativi beni, l'addestramento e la formazione professionale del personale, gli accordi per le linee insistenti sul territorio della provincia).

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-05-17;210~art25 · fonte su Normattiva