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Il bilancio annuale dell'Ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite. Il bilancio e' chiuso al 30 aprile. Entro il 30 giugno successivo esso e' presentato per l'approvazione ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio con una relazione del Consiglio e del Collegio sindacale. Entro il 30 settembre successivo il bilancio e le relazioni devono essere comunicati al Parlamento.
Testo in vigore dal 27 marzo 1953 al 28 dicembre 1967
