Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1953 al 28 dicembre 1967. Leggi il testo vigente →

Il bilancio annuale dell'Ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite. Il bilancio e' chiuso al 30 aprile. Entro il 30 giugno successivo esso e' presentato per l'approvazione ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio con una relazione del Consiglio e del Collegio sindacale. Entro il 30 settembre successivo il bilancio e le relazioni devono essere comunicati al Parlamento.

Testo in vigore dal 27 marzo 1953 al 28 dicembre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136~art21 · fonte del testo