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Il Consiglio di amministrazione procede alla nomina di un Collegio di revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti. I revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Testo in vigore dal 12 marzo 1952 al 5 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1952-02-23;101~art8 · fonte del testo